Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19. E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie. I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.
Testo vigente dal 3 giugno 1975
