Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19. E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie. I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art12 · fonte su Normattiva