Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonche' quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare".
Testo vigente dal 20 ottobre 1988
