Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione puo' attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel decreto di nomina, fermi restando pero' categoria di appartenenza ed inquadramento economico. Il relativo provvedimento e' disposto dal direttore generale previo accertamento dell'idoneita' fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei compiti propri della nuova qualifica professionale.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art15 · fonte su Normattiva