La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato e' stabilita in quaranta ore. Gli intervalli tra un turno e l'altro di cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non sono considerati periodi di lavoro. E' compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate. Fermo restando in quaranta ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art16 · fonte su Normattiva