Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' si provvede con provvedimento del capo del personale. Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale. Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Testo vigente dal 3 giugno 1975
