L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata e' pari, rispettivamente, al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art22 · fonte su Normattiva