L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica. Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali. I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza. Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970".

Testo vigente dal 9 novembre 1970

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 12/1981

    Parametro
    10 febbraio 1981

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della Sezione D del Quadro II della Tabella Unica degli stipendi, paghe e retribuzioni, allegata al d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, nella parte in cui determina i parametri spettanti al personale dell'esercizio dell'Amministrazione PP.TT. sollevata, con ordinanza 8 luglio 1977 del Consiglio di stato - Sezione VI giuris…

    Art. 76 cost. · Art. 10 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 · Art. 13 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art10 · fonte su Normattiva