Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni. Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art26 · fonte su Normattiva