Le disposizioni della presente legge ai applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali, Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67. Tutte le altre norme incompatibili con quale della presente legge sono abrogate.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art76 · fonte su Normattiva