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La presente legge ha effetto dal 1 luglio Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla riversibilita' della pensione. Tale diritto, decorre dal 1 luglio 1960 se la domanda e' presentata all'Amministrazione statale entro un anno dalla data di pubblicazione della, presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 24 marzo 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;132~art2 · fonte del testo