Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati. Tali Enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro. Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 22 luglio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;565~artunico · fonte del testo