Le deliberazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere adottate dagli enti interessati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Le domande dei dipendenti di tali enti per essere ammessi a fruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma. Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, con la modalita' ed i limiti previsti dall'art. 6.

Testo vigente dal 9 marzo 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-02-27;53~art11 · fonte del testo