Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli optanti Alto-atesini, gia' esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, i quali hanno successivamente ottenuto ed otterranno la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dal regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, possono chiedere di beneficiare delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 dicembre 1951, n. 1515, nonche' di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge. Le relative domande devono essere presentate dagli interessati, a pena di decadenza, con modalita' analoghe a quelle previste dalle disposizioni richiamate nel comma precedente ed entro termini della stessa durata di quelli stabiliti dalle disposizioni medesime, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano gia' conseguito la cittadinanza italiana e, per gli altri, dalla data del decreto di concessione della cittadinanza italiana.

Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;642~art1 · fonte del testo