Art. 2
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Gli optanti di cui al precedente articolo gia' dipendenti al 31 dicembre 1939 dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non chiedano o non ottengano la riammissione in servizio, oppure titolari a tale data di pensioni ordinarie a carico delle Amministrazioni stesse, sono rispettivamente ammessi o riammessi al godimento del trattamento di pensione loro spettante con effetto dalla data del decreto Ministeriale di concessione della cittadinanza italiana. Gli optanti di cui al precedente articolo sono altresi' riammessi con effetto dalla data del decreto Ministeriale di concessione della cittadinanza italiana al godimento delle pensioni di guerra o delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, a cui avevano diritto al 31 dicembre 1939. Il ripristino della pensione e' analogamente ammesso a carico degli enti pubblici, sempreche' l'ente cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.
Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
