Estensione di provvidenze a favore degli Alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana
Art. 3
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All'onere di 10 milioni derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
