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I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248. Per il passaggio degli insegnanti tecnico pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dello articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16. I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario con decorrenza, agli effetti economici, dal 1 ottobre 1965.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-12-30;1523~art1 · fonte del testo