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I professori in possesso di abilitazione comunque conseguita, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata degli Istituti e scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, sono collocati, a domanda, da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, nel ruolo ordinario, con decorrenza dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge con la qualifica di straordinario. L'inquadramento nel ruolo ordinario viene effettuato in corrispondenza del titolo di abilitazione posseduto. Nel caso di titolo abilitante in cattedre diverse l'inquadramento viene effettuato di ufficio dal Ministero in relazione delle esigenze di servizio. Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, qualora non abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata di ruolo ordinario almeno 60 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, debbono sostenere un esame consistente in una prova pratica, integrata da un colloquio, secondo le modalita' che saranno stabilite con apposita ordinanza del Ministero della pubblica istruzione. I predetti professori, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata saranno assegnati alle cattedre e ai posti vacanti negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria della Repubblica.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008
