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I professori di cui all'articolo 1 non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario, conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline, cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalita' stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303. Le disposizioni previste dal precedente comma sono estese agli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione presentano domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario. Gli insegnanti di cui al comma precedente, in atto non utilizzati nell'insegnamento, debbono sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-12-30;1523~art3 · fonte del testo