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All'onere di lire 25.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965: lire 15.500.000 sul capitolo 1801, lire 1.500.000 sul capitolo 1861, lire 8.500.000 sul capitolo 2052. All'onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966: lire 62.000.000 sul capitolo 1801, lire 6.000.000 sul capitolo 1861, lire 34.000.000 sul capitolo 2052. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008
