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Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilita', della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 24 settembre 2015
