Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1968 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →

Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilita', della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art4 · fonte del testo