1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non e' percepibile dagli eredi.
Testo vigente dal 4 agosto 2004
1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non e' percepibile dagli eredi.
Testo vigente dal 4 agosto 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2004-07-22;194~art2 · fonte su Normattiva