1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2. 2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformita' al comma 1 del presente articolo, e' corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni. 3. Le modalita' di corresponsione della somma una tantum di cui al presente articolo, nonche' le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.

Testo vigente dal 4 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-22;194~art1 · fonte su Normattiva