Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. 49 parole tolte.
tolto: Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni venduti dallo Stato a Comuni o a consorzi di Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-02-21;85~artunico · fonte del testo