Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni venduti dallo Stato a Comuni o a consorzi di Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi.

Testo in vigore dal 13 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1961-02-21;85~artunico · fonte del testo