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A decorrere dalla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facolta' di emissione, spettante alla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 500 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno parimenti stabiliti la data dalla quale le monete d'argento da lire 500, di cui alla presente legge, avranno corso legale nonche' i termini per la cessazione del corso legale dei biglietti di banca di pari taglio e per la loro sostituzione. Questi termini, anche in caso di ulteriori proroghe, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1961. I biglietti di banca che non saranno stati presentati per il cambio entro il termine stabilito ai sensi del presente articolo, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-21;1141~art2 · fonte del testo