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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione nonche' ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-21;1141~art5 · fonte del testo