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Salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, le disposizioni di questa legge si applicano alle domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto previsto dall'articolo 5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione indicata nel comma precedente, gli esportatori che abbiano gia' presentato la domanda di restituzione possono dichiarare all'Intendenza di finanza che intendono beneficiare delle disposizioni della presente legge; i termini per il discarico e per la relativa comunicazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione.
Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
