Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-10;496~art11 · fonte su Normattiva