Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1952 e' concessa per una sola volta sulle ferrovie dello Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine italiana fino alla localita' di nuova residenza in Alto Adige.

Testo vigente dal 9 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-13;953~art1 · fonte del testo