E' parimenti concessa per una sola volta agli alto-atesini di cui all'articolo precedente, negli stessi limiti di tempo e di spazio, la riduzione del 25 per cento sui prezzi delle competenti tariffe ordinarie per il trasporto a piccola velocita' delle loro masserizie sulle ferrovie dello Stato, nonche' degli utensili e strumenti necessari alla professione dell'optante ed infine per il trasporto del bestiame.

Testo vigente dal 9 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-13;953~art2 · fonte del testo