Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 46 — Riduzioni ferroviarie

In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art46 · fonte del testo