Art. 46 — Riduzioni ferroviarie
In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
