[1]Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare ai personali di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 25 agosto 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 24 settembre 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-08-25;1304~art4 · fonte del testo