[1]Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati delle Amministrazioni della guerra, della marina, e dell'aeronautica nonche' i personali civili e salariati dello Stato in servizio nelle Amministrazioni stesse possono, con disposizione del Ministro competente, essere assoggettati alla giurisdizione militare, a seconda delle funzioni che esercitano o dei Comandi, Enti, Reparti o Stabilimenti presso i quali prestano servizio.

[2]In tale posizione detti personali, nei rapporti tra loro ed i militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

[3]Ciascun Ministero militare fissera' le modalita' per l'uso delle divise o distintivi da parte dei propri personali militarizzati con la presente legge.

Testo vigente dal 24 settembre 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-08-25;1304~art1 · fonte del testo