[1]Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 3 dicembre 1940
