Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonche' per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;941~art4 · fonte del testo