Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.345 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificita' dell'attivita' svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1 gennaio 1988 e non coperti, relativi:

  • a)a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita';
  • b)agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.345 Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potra' essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita'. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilita', non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988. Le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga gia' concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non e' richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Sono altresi' consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno."

L. 29 dicembre 1990, n. 407

4

La L. 29 dicembre 1990, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un anno la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990".

L. 30 dicembre 1991, n. 412

5

La L. 30 dicembre 1991, n. 412, ha disposto (con l'art. 5, comma 1)che il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dal presente articolo, comma 1, e quello del 50 per cento previsto dal presente articolo comma 3, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 298/1990

    Questione infondata
    19 giugno 1990

    Come già deciso dalla Corte in merito ad identica questione, la deroga transitoria al c.d. blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni non è da riferirsi soltanto ai partecipanti ai concorsi "in itinere" al I gennaio 1989 - per i quali l'accertamento di idoneità era, a tale data, puramente eventuale - ma a maggior ragione (con argomento "a fortiori") deve ritenersi estesa ai lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti già conclusi, per i quali il termine di validità delle relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto: tale essendo l'interpretazione compatibile sia con il tenore testuale dell'art. 1, comma settimo, l. 29 dicembre 1988, n. 554, che con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (v. massima A). (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 194/90.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di pubblico impiego · Art. 9 Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 194/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    La deroga transitoria al cd. blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni non si riferisce soltanto ai partecipanti a concorsi 'in itinerè al 1 gennaio 1989 - per i quali l'accertamento di idoneità era, a tale data, puramente eventuale - ma a maggior ragione (con argomento 'a fortiorì) deve intendersi estesa anche ai soggetti dichiarati idonei in concorsi precedenti già conclusi, per i quali il termine di validità delle relative graduatorie non era, alla medesima data, ancora scaduto: tale essendo l'interpretazione compatibile sia con il tenore testuale dell'impugnato art. 1, comma settimo, legge 29 dicembre 1988, n. 554, che con il principio di ragionevolezza 'ex' art. 3 Cost. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di pubblico impiego · Art. 9 Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 407/1989

    Illegittimità dichiarata
    18 luglio 1989

    L'obbligo imposto alle regioni di attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni stesse, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e delle unità sanitarie locali, nonché il richiamo alle modalità di cui al d.P.C.M. n. 325 del 1988, non comprimono illegittimamente alcuna competenza delle regioni - ne', in particolare, quella in materia di organizzazione degli uffici propri e degli enti dipendenti - in quanto sorretti dall'interesse nazionale e giustificati da evidenti ragioni di uniformità delle procedure su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, secondo e terzo comma, e 1, quarto comma, della legge 29.12.1988, n. 554). - S. nn. 177, 217 e 633 del 1988 (in tema di interesse nazionale e di interventi statali in materie di competenza regionale)

    Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art1 · fonte su Normattiva