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Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-02-24;92~artunico · fonte del testo