Art. unico
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I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva. La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potesta' o del tutore, e' presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza. I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi. Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente.
Testo in vigore dal 14 maggio 1966 al 28 giugno 1975
