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Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni specialistiche le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di volta in volta affidate a medici civili. Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma precedente e' conferito apposito incarico regolato da convenzione di durata non eccedente l'anno solare, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalita' tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;809~art1 · fonte del testo