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Gli incarichi di cui all'articolo precedente non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo. Il numero delle vacanze di cui al comma precedente e' indicato il 1 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa. Il compenso mensile per ciascun incarico non puo' superare la somma di lire centoventimila.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010
