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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in 24 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010
