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Agli atti notificati ai sensi della presente legge e' apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalita' e procedure, in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 1 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art10 · fonte su Normattiva