L'uso della facolta' di cui al precedente articolo e' subordinato alla emanazione, per ciascun esercizio e per categorie determinate di personale, di un decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei conti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-30;1000~art2 · fonte del testo