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L'istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, puo' effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccolo e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilita' di ottenerlo sui fondi propri dell'istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuova condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilita' economica o sociale.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1962 al 22 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1961-12-18;1470~art1 · fonte su Normattiva