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A fronte dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato, entro il limite di 5 miliardi di lire, a somministrare all'I.M.I. I fondi necessari, con le modalita' e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verra' stipulata fra il Ministero dell'industria e commercio e l'Istituto per regolare la relativa gestione. Tale gestione sara', tenuta per conto dello Stato, separatamente da quelle relative alle operazioni che impegnano la responsabilita' patrimoniale dell'istituto medesimo, secondo le determinazioni di carattere generale e speciale riguardanti i casi singoli, che saranno adottate con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1962 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-18;1470~art4 · fonte su Normattiva