Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dallo articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data dei 3 dicembre 1970, con le modalita' previste dalla legge predetta e successive modificazioni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1975, N.403)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1976

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