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[1]Le somme che a titolo di elargizioni straordinarie verranno corrisposte senza specifica destinazione, da Istituti od Enti a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari, saranno.versate in conto corrente presso la Banca d'Italia, intestato al Consorzio nazionale suddetto, e costituiranno un fondo per anticipazioni per le operazioni di mutuo di cui alla presente legge.

[2]Nello stesso conto corrente sara' versato inizialmente dal Consorzio di credito un contributo di lire 1.000.000.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1068~art6 · fonte del testo