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[1]Nell'effettuare i finanziamenti, previsti dalla presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e il Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti, delle case popolari si atterranno alle modalita' che saranno indicate con decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
