Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e' autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Testo vigente dal 30 aprile 1952
Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e' autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Testo vigente dal 30 aprile 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-03-29;364~art6 · fonte del testo