I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi con decreto del Ministro per il tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento e' sottoposto,ivi compreso il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge 11 settembre 1947, n. 891, in quanto applicabili. La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, il quale terra' a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 30 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;364~art3 · fonte del testo